TASI: Tassa sui Servizi Indivisibili comunali
Abolita dal 01/01/2020. E' una tassa comunale dovuta per partecipare alle spese necessarie per mantenere i servizi rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale, l’illuminazione comunale, il verde pubblico, .....
Sono tenuti al pagamento del tributo tutti i possessori ed detentori a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU.
La somma complessivamente dovuta per il tributo è ripartita per:
il 90% della stessa a carico dei possessori (es. proprietari titolari di diritto di piena proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ecc.);
il 10% della stessa a carico dei detentori/occupanti (es. conduttori, affittuari comodatari ecc. diversi dai possessori sopra esposti)
I possessori indipendentemente dalla quota di proprietà o di diritto reale di godimento, devono pagare in solido tra loro il 90% del tributo dovuto. Ovvero ciascuno dei possessori è tenuto a pagare l’intera quota del 90%, indipendentemente dalla loro quota di proprietà, usufrutto, uso abitazione ecc. Ovviamente, per ogni anno il tributo va pagato una sola volta e quindi se uno dei possessori paga l’intera quota, libera gli altri dal pagamento.
I detentori, se diversi dai possessori; devono pagare in solido tra loro il 10% del tributo dovuto. Ovvero ciascuno dei detentori è tenuto a pagare l’intera quota del 10%. Ovviamente, per ogni anno il tributo va pagato una sola volta e quindi se uno dei detentori paga l’intera quota, libera gli altri dal pagamento.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta al 100% soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In altri termini, in questo caso non vale la ripartizione 90/10 sopra esposta.
Ai sensi dell’art.5 del proprio regolamento che regola il tributo (approvato con delibera del consiglio comunale n.63 del 31/07/2014 pubblicato sul sito del comune), in applicazione del principio di massima semplificazione a favore del contribuente, è consentito il versamento parziale, da imputarsi a titolo di acconto, da parte di ciascun coobligato di una somma calcolata in ragione della propria quota di possesso.
Ciascun contribuente resta quindi obbligato a versare per intero l’eventuale somma dovuta a saldo, al netto degli acconti versati da tutti i coobligati imputabili alla medesima obbligazione tributaria.
Qualora il tributo sia versato per intero da uno dei possessori o dei detentori, libera gli altri. Se i possessori versano il 100 % del tributo dovuto liberano anche i detentori, qualora questi ultimi siano diversi dai primi. In tal ultimo caso i possessori dovranno inviare apposita dichiarazione di accollo liberatoria al competente servizio comunale nel termini legali di presentazione della dichiarazione del tributo.
Dichiarazione
In generale
Nei casi previsti per legge, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento va presentata la dichiarazione in caso di acquisto o cessazione del possesso o della detenzione del fabbricato o dell’area fabbricabile.
La dichiarazione una volta presentata ha effetto anche per gli anni successivi salvo che non intervenga una modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni,
Ai fini TASI
- Per quanto riguarda i possessori, si applicano le disposizioni riguardanti la presentazione della dichiarazione dell'IMU e quindi va utilizzato il modello approvato dal MEF per l’IMU. In tal caso, la dichiarazione può essere presenta:
direttamente al Servizio Entrate e Patrimonio nei giorni di sportello (vedi sotto)
per raccomandata senza ricevuta di ritorno
per pec.
- Per quanto riguarda i detentori (solo qualora siano diversi dai possessori), si applicano le disposizioni valide per la TARI, ovvero essi devono utilizzare il modello messo a disposizione dal comune, reperibile presso l’ufficio appresso indicato. In tal caso la dichiarazione può essere presentata congiuntamente a quella per la tassa rifiuti:
- presso il Servizio Entrate e Patrimonio
- direttamente nei giorni di sportello (vedi sotto);
- per raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- per pec.
- presso il Servizio Anagrafe per le utenze domestiche all’atto della richiesta o variazione della residenza
- presso il Servizio SUAP per operatori economici
Come accedere ai servizi online
- Autenticazione SPID livello medio
Per informazioni aggiuntive
Per inviare dichiarazioni o presentare richiesta IMU direttamente on line si può accedere al portale dei servizi on line del Comune con il proprio SPID o CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). Se non possiedi SPID/CIE/CNS puoi delegare un altro soggetto alla presentazione delle tue dichiarazioni/istanze sul portale.
I servizi disponibili on line sono:
- IMU-TASI-TARI - Rateizzazione accertamento
- IMU-TASI-TARI - Richiesta di riesame in autotutela
- IMU-TASI-TARI - Rimborsi e Compensazioni
In alternativa, presso gli uffici del Servizio Entrate è possibile reperire i modelli della dichiarazione e delle istanze.
Responsabile: Roberta Tagliagambe
Contatti
Orari
Il Servizio Entrate riceve il pubblico per telefono, e-mail, pec, video chiamata o previo appuntamento.
Si riceve il pubblico allo sportello solo in caso di effettiva necessità nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e solo previo appuntamento telefonico.
Si risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
- Telefoni per TARI 0536-880444 E.mail: tari@comune.sassuolo.mo.it
- Telefoni per IMU 0536 - 880333 E.mail: imu@comune.sassuolo.mo.it
- Telefoni per la RISCOSSIONE 0536-880888 E.mail: riscossione.entrate@comune.sassuolo.mo.it
Sede
Via Caduti sul Lavoro, 1
41049 Sassuolo (MO)
Costi
categoria |
Aliquota |
|
unità immobiliari (u.i.) e relative pertinenze destinate ad abitazione principale del possessore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 |
0,00 per mille |
Esente |
u.i. e relative pertinenze assimilate per legge o per proprio regolamento all’abitazione principale, e comunque non soggette ad IMU ai sensi dell’art.13 dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella legge 22/12/2011 n.221 |
0,00 per mille |
Esente |
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
2,50 per mille |
|
Unità immobiliari del gruppo catastale D |
2,50 per mille |
|
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del DL 6/12/ 2011, n.201, convertito dalla L 22/12/2011, n. 214 |
1,00 per mille |
|
Immobili diversi da quelli delle categorie precedenti esenti o esclusi da IMU ma non da TASI |
2,50 per mille |
|
Importo minimo dovuto
Se l'imposta totale complessiva riferita all'intero anno è di importo pari o inferiore a € 12, non è tenuto ad alcun versamento.
Modalità di pagamento
Modello F24
I versamenti IMU –TASI devono essere effettuato dal contribuente:
con modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale
In alternativa al modello F24, quando sarà approvato dal competente Ministero, potrà essere utilizzato l’apposito bollettino postale ed il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello postale.
Codice del Comune
Per pagare occorre indicare nel modello F24 o nel bollettino ccp il codice del Comune di Sassuolo: I462
Tempi e scadenze
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno 2018 Ciò vale per tutte le tipologie di immobili, compresi i fabbricati del gruppo catastale D. Il versamento dell’acconto deve essere eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 17dicembre 2018
Il versamento della seconda rata e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate per l’anno.
In pratica la somma da versare si ottiene sottraendo quanto pagato in acconto da quanto dovuto per l’intero anno applicando le sotto riportate aliquote e detrazioni.
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti tributari del Comune
E' ammesso ricorso davanti alle Commissione Tributaria Provinciale di Modena situata in Corso Canalgrande n.30 - 41121 - Modena (MO).
Contro le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Modena è ammesso appello davanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna situata in via Andrea Da Formigine n. 3 - 40128 - Bologna (BO).
Il ricorso è regolato dal D.Lgs. 31/12/1992 n. 546. e deve essere presentato secondo le modalità che seguono.
Per le controversie di valore superiore a ventimila euro, presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena. Il ricorso si propone notificandolo allo scrivente Ente. Infine deve costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 30 giorni dalla sua proposizione, l'originale del ricorso (o la copia se consegnato/spedito per posta) con copia della ricevuta di deposito/della spedizione per raccomandata.
Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, presentare ricorso nei termini e modi previsti al punto precedente. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tal caso il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione. Se la procedura di reclamo mediazione si conclude con esito negativo, la SV potrà costituirsi in giudizio mediante deposito del citato ricorso. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del citato termine di 90 giorni. Per quanto non disposto si applica quanto previsto al punto precedente.
Contro le delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti
E' ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR dell'Emilia Romagna.
Contro le sentenze del TAR Emilia Romagna è ammeso ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Il Ricorso è regolato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso si propone notificandolo allo scrivente Ente entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera ovvero dalla conoscenza della stessa. Infine occorre costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 30 giorni dalla sua proposizione.
Contro il silenzio o rifiuto di accesso agli atti
E' ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR dell'Emilia Romagna.
Contro le sentenze del TAR Emilia Romagna è ammeso ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Il Ricorso è regolato dall'art.25 della legge 07/08/1990 n. 241 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Infine occorre costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 15 giorni dalla sua proposizione.
Strumenti di tutela amministrativa
Istanza di annullamento o rettifica in autotutela da presentare allo stesso ufficio Tributi che ha notificato l'atto.
Normativa
Delibera di approvazione delle aliquote
Le delibere e le aliquote sono pubblicate sia nel sito del Comune che nel portale del federalismo fiscale
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/
In tali siti è possibile visionare o scaricare copia degli atti.
Regolamenti
I regolamenti di IMU e TASI sono pubblicati in questo portale e sul portale del federalismo fiscale https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/
Principali riferimenti normativi
Art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n° 147.
Artt.1 e 2, del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella legge 2/5/2014 n.68