IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Addizionale Comunale
Nella dichiarazione dei redditi viene determinato il reddito imponibile ai fini IRPEF: su questo importo viene calcolata l'addizionale IRPEF dovuta al comune. E' un'imposta dovuta dai cittadini residenti nel comune alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
Tariffe 2016
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 14 aprile 2016 sono state stabilite le nuove aliquote così definite:
aliquota unica 0,80 per cento
esenzione accordata ai titolari di un reddito complessivo non superiore a € 15.000,00
Riferimenti relativi agli anni di applicazione dall'entrata in vigore al 2012
L’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. è stata istituita a decorrere dall’ 1.1.2005, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1988 n. 360, nella percentuale dell'0,10%.
Per l'anno 2007 la delibera della Giunta Comunale n.324 del 23/12/06 ha stabilito l'aliquota dell'0,45% , con l'esenzione di tutti i titolari di un reddito complessivo come definito dall'art.1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, inferiore o pari a € 15.000,00.
Per l'anno 2008 la delibera del Consiglio Comunale n.110 del 18/12/2007 ha confermato l'aliquota dell'0,45% e l'esenzione di tutti i titolari di un reddito pari o inferiore a € 15.000.
Per l'anno 2009 la delibera del Consiglio Comunale n.92 del 18/12/2008 ha confermato l'aliquota dell'0,45% e l'esenzione di tutti i titolari di un reddito pari o inferiore a € 15.000.
Per l'anno 2010 la delibera del Consiglio Comunale n.79 del 22/12/2009 ha confermato stessi parametri dell'anno 2009.
Per l'anno 2011 la delibera della Giunta Comunale n. 327 del 29/11/2010 ha confermato stessi parametri dell'anno 2010.
Per l'anno 2012 la delibera del Consiglio Comunale n.13 del 3/04/2012 ha confermato gli stessi parametri in vigore negli anni precedenti : l'aliquota dell'0,45% e l'esenzione di tutti i titolari di un reddito pari o inferiore a € 15.000 precisando che tale soglia di reddito non si intende a titolo di franchigia.
Responsabile: Roberta Tagliagambe
Contatti
Orari
Il Servizio Entrate riceve il pubblico per telefono, e-mail, pec, video chiamata o previo appuntamento.
Si riceve il pubblico allo sportello solo in caso di effettiva necessità nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e solo previo appuntamento telefonico.
Si risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
- Telefoni per TARI 0536-880444 E.mail: tari@comune.sassuolo.mo.it
- Telefoni per IMU 0536 - 880333 E.mail: imu@comune.sassuolo.mo.it
- Telefoni per la RISCOSSIONE 0536-880888 E.mail: riscossione.entrate@comune.sassuolo.mo.it
Sede
Via Caduti sul Lavoro, 1
41049 Sassuolo (MO)
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
D.Lgs. 28/9/1998 n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.
Delibera della Giunta Comunale n. 324 del 23/12/06.
Delibera del Consiglio Comunale n.110 del 18/12/07.
Delibera del Consiglio Comunale n.92 del 18/12/2008.
Delibera del Consiglio Comunale n.79 del 22/12/2009.
Delibera della Giunta Comunale n. 327 del 29/11/2010.
Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2012