Accessibilità

IMU – Imposta Municipale Propria

E' un'imposta dovuta da cittadini e imprese che possiedono degli immobili (es.case, uffici, negozi, capannoni, terreni, aree fabbricabili, ...). Dal 2012 ha sostituito l'ICI.

L’IMU è dovuta da chiunque sia titolare a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi) di un immobile compreso i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. 

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l’imposta è dovuta dal locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali l’imposta è dovuta dal concessionario

A chi si paga l'IMU

Quanto pagato dai cittadini va allo Stato per i fabbricati D (fino all’ammontare di quanto dovuto calcolato sulla base dell’aliquota del 7,6 per mille) mentre il resto va al Comune dove sono situati i fabbricati, le aree fabbricabili e gli altri immobili tassabili 

Valore imponibile

Per ogni anno d’imposta l’importo complessivo dovuto si ottiene moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota di riferimento stabilita dal Comune.
Il valore imponibile si calcola come nell’IMU.

Per i fabbricati i valore si ottiene aumentando la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell’anno di riferimento del 5% e poi moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e cat C/2, C/6 e C/7, con esclusione della cat A/10
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella cat D/5
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Esenzioni

Si applicano le seguenti esenzioni

  1. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
  2. fabbricati classificabili da E/1 a E/9
  3. fabbricati usi culturali ex art 5-bis DPR, n.601/73
  4. fabbricati esercizio culto art 8 e 19 Costituzione
  5. fabbricati de Santa Sede Trattato lateranense
  6. fabbricati degli Stati esteri e Org Internazionali i) immobili utilizzati da soggetti art 87,co1,let.c) DPR n.917/86, destinati esclusivamente con modalità non commerciali attività assistenziali, previdenziali,sanitarie,ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività religione-culto-cura-anime art 16, let.a), L n.222/85
  7. zone svantaggiate, terrenti esenti e parzialmente esenti;
  8. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) c.1 art.7 D.Lgs 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art.91-bis D.L.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.27/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.200/2012

Dichiarazione

In generale

Nei casi previsti per legge, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento va presentata lai dichiarazione IMU in caso di acquisto o cessazione del possesso o della detenzione del fabbricato o dell’area fabbricabile.

La dichiarazione una volta presentata ha effetto anche per gli anni successivi salvo che non intervenga una modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni,

Proroga scadenza Dichiarazione IMU relativa al 2021: con il decreto milleproroghe è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2023 la presentazione delle dichiarazioni IMU riferite all'anno 2021.

Entro il 30/06/2023 vanno quindi presentate le dichiarazioni IMU anni 2021 e 2022.

Ai fini IMU

Vanno utilizzati i modelli approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In via ordinaria la dichiarazione può essere presentata:

  • direttamente al Servizio Entrate e Patrimonio nei giorni di sportello 
  • per raccomandata senza ricevuta di ritorno
  • per pec.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Aliquote IMU e Add. Comunale all’IRPEF 2022

Cittadino, Impresa
Come accedere ai servizi online
  • Autenticazione SPID livello medio
Per informazioni aggiuntive

Per inviare dichiarazioni o presentare richiesta IMU direttamente on line si può accedere al portale dei servizi on line del Comune con il proprio SPID o CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). Se non possiedi SPID/CIE/CNS puoi delegare un altro soggetto alla presentazione delle tue dichiarazioni/istanze sul portale.

I servizi disponibili on line sono: 

 

In alternativa, presso gli uffici del Servizio Entrate è possibile reperire i modelli della dichiarazione e delle istanze.

Tributi

Responsabile: Roberta Tagliagambe

Orari

Il Servizio Entrate riceve il pubblico per telefono, e-mail, pec, video chiamata o previo appuntamento.

Si riceve il pubblico allo sportello solo in caso di effettiva necessità nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e solo previo appuntamento telefonico.

Si risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

 

 

Sede

Via Caduti sul Lavoro, 1

41049 Sassuolo (MO)

Costi
Il pagamento del saldo IMU 2022 scade il 16 dicembre 2022
Per quanto riguarda le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU è possibile consultare, per l'anno 2022, la delibera n. 10 del 28/03/2022 e per l'anno 2023 la delibera n. 56 del 19/12/2022

 

 

Importo minimo dovuto

Se l'imposta totale complessiva riferita all'intero anno è di importo pari o inferiore a € 10, non è tenuto ad alcun versamento.

 

Modalità di pagamento

Modello F24

I versamenti IMU –TASI devono essere effettuato dal contribuente con modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale.

Codice del Comune
Per pagare occorre indicare nel modello F24 o nel bollettino ccp il codice del Comune di Sassuolo: I462 ('I' di Imola)

Codici del tributo IMU

  • “3912” - denominato IMU per abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”
  • “3914” - denominato IMU per i terreni - COMUNE”
  • “3916” - denominato IMU per le aree fabbricabili - COMUNE”
  • “3918” - denominato IMU per gli altri fabbricati - COMUNE”
  • “3925” - denominato IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”
  • “3930” - denominato IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
  • "3939"  - denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita –COMUNE”
Tempi e scadenze

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno di ciascun anno. Ciò vale per tutte le tipologie di immobili, compresi i fabbricati del gruppo catastale D. Il versamento dell’acconto deve essere eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Il versamento della seconda rata e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate per l’anno. 
In pratica la somma da versare si ottiene sottraendo quanto pagato in acconto da quanto dovuto per l’intero anno applicando le sotto riportate aliquote e detrazioni. 

Strumenti di tutela
  • Strumenti di tutela giurisdizionale

a. Contro gli atti tributari del Comune
E' ammesso ricorso davanti alle Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena situata in Corso Canalgrande n.30 - 41121 - Modena (MO).
b. Contro le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena

E' ammesso appello davanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di  Bologna in via Andrea Da Formigine n. 3 - 40128 - Bologna (BO).
Il ricorso è regolato dal D.Lgs. 31/12/1992 n. 546. e deve essere presentato secondo le modalità che seguono.
Per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena. Il ricorso si propone notificandolo allo scrivente Ente. Infine deve costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 30 giorni dalla sua proposizione, l'originale del ricorso (o la copia se consegnato/spedito per posta) con copia della ricevuta di deposito/della spedizione per raccomandata.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, presentare ricorso nei termini e modi previsti al punto precedente. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tal caso il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione. Se la procedura di reclamo mediazione si conclude con esito negativo, la SV potrà costituirsi in giudizio mediante deposito del citato ricorso. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del citato termine di 90 giorni. Per quanto non disposto si applica quanto previsto al punto precedente.

c. Contro le delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti
E' ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR dell'Emilia Romagna.
d. Contro le sentenze del TAR Emilia Romagna è ammesso ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Il Ricorso è regolato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso si propone notificandolo allo scrivente Ente entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera ovvero dalla conoscenza della stessa. Infine occorre costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 30 giorni dalla sua proposizione.

e. Contro il silenzio o rifiuto di accesso agli atti
E' ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR dell'Emilia Romagna.
f. Contro le sentenze del TAR Emilia Romagna è ammesso ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Il Ricorso è regolato dall'art.25 della legge 07/08/1990 n. 241 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Infine occorre costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 15 giorni dalla sua proposizione.

  • Strumenti di tutela amministrativa

Istanza di annullamento o rettifica in autotutela da presentare allo stesso ufficio Tributi che ha notificato l'atto.

Normativa

Delibera di approvazione delle aliquote

Le delibere e le aliquote possono essere consultate andando nel link del calcolo on line 

Principali riferimenti normativi

IMU
Art. 13 del decreto legge del 6/12/2011 n.201 conv. nella Legge del 22/12/2011 n.214
Art. 4 del decreto legge del 2/3/2012 n.16 conv. nella Legge del 26/4/2012 n.44
Art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23
Art.1, commi 380 e ss legge 24/12/2012, n. 228 (1).
Art.10 del decreto legge 8/4/2013, n. 35 convertito nella legge 6/6/2013, n. 64
Art.1 del decreto legge 21/5/2013, n. 54 in attesa di conversione in legge
Art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n° 147.
Artt.1 e 2, del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella legge 2/5/2014 n.68.