Il 9 Aprile 2016 è entrata in vigore la L.R. 4/2016, che modifica la L.R. 7/2003: -“Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici –“ e trasferisce dalle Province ai Comuni/Unioni di Comuni le funzioni amministrative di agenzie di viaggio e turismo.

Per avviare, aprire una filiale o succursale, modificare, prenotare una denominazione o cessare un'agenzia di viaggio e turismo è necessario presentare una pratica attraverso il portale accesso unitario

 L'art. 18 della L.R. 7/2003, modificato dalla L.R. 4/2016, stabilisce che le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale, devono inviare al Comune, entro il 31/03 di ogni anno, il programma delle singole iniziative previste.

L'art. 19 della L.R. 7/2003, modificato dalla L.R. 4/2016, stabilisce che gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi devono dare preventiva comunicazione al Comune indicando data di svolgimento, numero dei partecipanti, itinerario e motivi del viaggio

E' inoltre necessaria la stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci/iscritti della partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 79/2011

Le comunicazioni, ai sensi degli artt. 18 e 19, devono essere inviate tramite posta oppure all'indirizzo pec comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it