Biblioteca: prestito interbibliotecario e fornitura di documenti in copia
Se presso la nostra biblioteca non trovi i libri, i documenti o il materiale che desideri, puoi richiederci di cercare ed ottenere in prestito volumi presenti presso altre biblioteche del territorio provinciale e nazionale. Il servizio fornisce inoltre, se ne fai richiesta, fotocopie del libro/rivista richiesto, il cui originale resta nella biblioteca nella quale è conservato.
Prestito di libri
Per fare una richiesta di prestito interbibliotecario occorre venire direttamente in biblioteca. Puoi chiedere in prestito da altre biblioteche due libri per volta. Il servizio è gratuito all' interno del sistema bibliotecario di Sassuolo. Ha un costo di 4 euro per le biblioteche in provincia di Modena e un costo variabile nel caso di richiesta ad altre biblioteche al di fuori del sistema modenese. Quando i libri arrivano nella nostra biblioteca ti contattiamo, via email o telefono a seconda della tua preferenza, per venirli a prendere. Il pagamento avviene contestualmente al ritiro del volume oppure in posta o in banca a seconda della modalità decisa dalla biblioteca prestante.
Richiesta di documenti in copia o document delivery
E' possibile richiedere ad altre biblioteche copie in forma cartacea o scansioni di pagine di libri, opuscoli, riviste. Anche in questo caso, per fare la richiesta, occorre venire in biblioteca.
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).