Convivenze di Fatto
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni che decidono di convivere senza sposarsi, nè unirsi civilmente: devono coabitare ed avere residenza nella stessa abitazione, devono dichiarare di essere uniti stabilmente da legami affettivi, di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione. Le convivenze di fatto, possono riguardare sia le coppie eterosessuali che le coppie omosessuali.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto deve essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Sassuolo, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione anagrafica della residenza.
Gli interessati non devono essere legati tra loro, né con altre persone, da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Per informazioni aggiuntive
La domanda deve essere presentata compilando il modulo presente nei documenti correlati.
Responsabile: Giancarla Visconti
Contatti
Telefono:
0536 880760 -733 - 823 / Fax 0536 880 902
Email:
anagrafe@comune.sassuolo.mo.it
PEC:
demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it
Sede
Via del Pretorio, 18
41049 Sassuolo (MO)
Costi
Il servizio è gratuito
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).