Cancellazione anagrafica (irreperibilità e mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale)
La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, nel corso di un anno solare. Il procedimento può essere attivato d'ufficio o dopo segnalazione pervenuta all'anagrafe. La cancellazione dei cittadini stranieri può avvenire anche per effetto del "mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale", trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.
La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
- quando una persona non viene censita durante le operazioni del censimento generale della popolazione;
- quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile all'indirizzo dove risulta residente
Per cittadini stranieri la cancellazione può avvenire per irreperibilità accertata, ma anche per effetto per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
Si ricorda che i cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Il rinnovo della dimora abituale consiste nel portare in ufficio il proprio permesso di soggiorno rinnovato, appena è disponibile. L'ufficio ne deve acquisire copia.
La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani); l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
Responsabile: Giancarla Visconti
Contatti
Telefono:
0536 880760 -733 - 823 / Fax 0536 880 902
Email:
anagrafe@comune.sassuolo.mo.it
PEC:
demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it
Sede
Via del Pretorio, 18
41049 Sassuolo (MO)
Tempi e scadenze
L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene:
- d’ufficio sulla base di informazioni acquisite direttamente dall’ufficio Anagrafe.
- su istanza di parte sulla base di segnalazioni che possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su dichiarazione scritta e circostanziata (si vedano i documenti correlati).
L’avvio del procedimento viene comunicato agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Dopo circa 12 mesi di accertamenti, qualora gli interessati non abbiamo regolarizzato la propria posizione, verrà adottato il provvedimento finale di cancellazione anagrafica, notificato ai sensi dell’art.143 cpc.
L’avvio della procedura per omessa dichiarazione di dimora abituale avviene d’ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. L’avvio del procedimento viene comunicato agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il provvedimento finale di cancellazione viene adottato dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo presentazione del nuovo permesso di soggiorno o documenti che dimostrino un ricorso avverso il mancato rinnovo del documento di soggiorno.
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
L. n. 1228/1954
D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012