Cambio di abitazione
Quando traslochi in una abitazione in Comune, devi dichiararlo e consegnare il Modulo Ministeriale di Iscrizione Anagrafica compilato. L'ufficio concluderà l'iscrizione in 2 giorni lavorativi e disporrà accertamenti nei successivi 45 giorni, per verificare la tua presenza legittima nell'abitazione. A questo punto l'iscrizione sarà confermata.
E' possibile richiedere:
- il cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune (cambio di via e/o di numero civico e/o numero di interno)
- il cambio di residenza con provenienza da altro comune
- il cambio di residenza con provenienza dall’estero
- il trasferimento di residenza all'estero.
L'ufficio anagrafe non registra cambi di domicilio.
Per rendere la dichiarazione di cambio di abitazione è necessario abitare stabilmente e non abusivamente l'immobile.
Residenza
La residenza di una persona è nel luogo in cui ha la dimora abituale e coincide con il comune dove il soggetto è iscritto anagraficamente (art. 43 del Codice Civile). Per cambiare la residenza è necessario fare richiesta all'anagrafe del comune dove si vuole stabilire la nuova residenza. Il certificato di residenza può essere richiesto all'anagrafe del comune di residenza, la residenza può essere autocertificata.
Domicilio
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. (art. 43 del Codice Civile). Il domicilio può non coincidere con la residenza.
Non è prevista nessuna registrazione pubblica di domicilio e quindi non esiste un certificato di domicilio.
Per informazioni aggiuntive
La dichiarazione può essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia, indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi già vi abita (Dichiarazione uno-due stati di famiglia).
Il modulo di dichiarazione di residenza (Modello cambio residenza) conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l'iscrizione anagrafica e accompagnato da una copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. Può essere conferito l’incarico ad un solo componente maggiorenne attraverso l’incarico di rappresentanza.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D. L 47/2014, dovrà produrre o il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio o una dichiarazione del proprietario dell'alloggio (Dichiarazione proprietario immobile (All. 2)).
La domanda di iscrizione anagrafica potrà essere presentata in uno dei seguenti modi:
- presentandosi previo appuntamento all'Ufficio Anagrafe con il modello di dichiarazione già compilato e con la relativa documentazione
- per raccomandata oppure per posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Sassuolo - Ufficio Anagrafe, Via Del Pretorio 18, 41049, Sassuolo, Mo
- per via telematica: tramite mail all’indirizzo anagrafe@comune.sassuolo.mo.it
- solo se in possesso di casella PEC personale, all'indirizzo demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it
Responsabile: Giancarla Visconti
Contatti
Telefono:
0536 880760 -733 - 823 / Fax 0536 880 902
Email:
anagrafe@comune.sassuolo.mo.it
PEC:
demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it
Sede
Via del Pretorio, 18
41049 Sassuolo (MO)
Costi
Il servizio e' gratuito.
Tempi e scadenze
Tempi:
Entro 2 giorni lavorativi dall'arrivo dell'istanza il procedimento è chiuso in via preliminare: la persona è iscritta in anagrafe. Successivamente l'ufficiale d'anagrafe entro 45 giorni dall'arrivo dell'istanza controllerà, tramite la polizia municipale, se la persona ha effettivamente trasferito la propria dimora abituale: in caso positivo il procedimento è chiuso definitivamente. In caso negativo, l'ufficiale invierà al richiedente, con raccomanda A.R., l'avviso di rigetto dell'istanza (art. 10-bis l. n. 241/1990), a cui l'interessato potrà rispondere entro 10 giorni. In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro il tempo massimo di 160 giorni dall'arrivo dell'istanza.
Scadenze:
Entro 20 giorni da quando si stabilisce la dimora abituale nella nuova abitazione deve essere resa all'ufficio anagrafe la dichiarazione di avvenuto cambio. (Art. 13 D.P.R. n.223/1989)
Vincoli
Silenzio/assenso
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
Legge anagrafica n. 1228/1954
Regolamento anagrafico DPR n. 223/1989
DPR 470/1988
DPR 323/1989
D.Lgs 30/2007
L. 35/2012
DPR 154/2012
D.L. 47/2014
L. 76/2016
- Dichiarazione interessato (All. 1)
- Dichiarazione proprietario immobile (All. 2)
- Dichiarazione uno-due stati di famiglia
- Dichiarazione della persona accolta
- Consenso genitoriale cambio di residenza minori
- Incarico di rappresentanza
- Modello cambio di residenza
- Modello per cittadini comunitari
- Modello per cittadini stranieri