Accessibilità

Autentica di firma, copie e foto

Esistono alcuni tipi di autentica da parte del funzionario incaricato. Le principali sono 1) l'autentica di sottoscrizione la quale attesta che la firma apposta su di un'istanza o su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio è stata effettuata davanti al funzionario il quale ha verificato l'identità del sottoscrittore mediante l'esibizione di un documento; 2) l'autentica di copia che consiste nell'attestazione di conformità della copia con l'originale esibito dal presentatore; 3) l'autentica di foto la quale attesta che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.

L'autentica di firma consiste nell'attestazione da parte del funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.
L'ufficiale d'Anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) né concretizzare una delega o procura.
Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana; nel caso siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione.
Per l'autentica della firma il sottoscrittore deve presentarsi munito di un documento di identità.
Per accedere al servizio occorre essere maggiorenni.

  • Per i minorenni, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore;
  • Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore;
  • Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell’identità del dichiarante.

Autentica di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati.

L'autentica di copia consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale, viene scritta alla fine della copia con l'indicazione della data, luogo del rilascio, numero di fogli impiegati, il nome e cognome del pubblico ufficiale, la qualifica rivestita, nonché l'apposizione della propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.
Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Nel caso in cui la copia autentica di un documento debba essere presentata ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione previa esibizione dell'originale.
Occorre presentarsi con l'originale ed una copia del documento da autenticare.
Informazioni utili
Modalità alternative all'autenticazione di copia:
Sulla base di quanto previsto dall'articolo 19 del D.P.R. 445/2000, l'interessato può , anziché presentare copia autenticata del documento, rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, per quanto riguarda la conformità di:

  • copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
  • copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
  • copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.


La legalizzazione di fotografia consiste nella identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità . La legalizzazione della fotografia dovrà essere richiesta soltanto nel caso in cui sia necessaria, per il successivo rilascio da parte di una Pubblica Amministrazione, di un documento personale (patente di guida, passaporto, porto d'armi, licenza di pesca, patente nautica, ecc.).
Sono esclusi gli usi sportivi e nel caso di uso scolastico provvede direttamente la segreteria dell'istituto scolastico presso il quale si presenta la documentazione per l'iscrizione.
Occorre presentarsi muniti di una foto e di un documento di riconoscimento valido (per i minori occorre la presenza di uno dei genitori con documento di riconoscimento).

Anagrafe

Responsabile: Giancarla Visconti

Contatti

Telefono: 0536 880760 -733 - 823 / Fax 0536 880 902
Email: anagrafe@comune.sassuolo.mo.it
PEC: demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it

Sede

Via del Pretorio, 18

41049 Sassuolo (MO)

Costi

L'autentica di firma e di copia assolvono l'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione: occorre una marca da bollo da Euro 16,00  e Euro 0,05 di diritti di segreteria, per autentica di firma e copia.

Per la legalizzazione della fotografia Euro 0,03 per diritti di segreteria.

 

Modalità di pagamento

La marca da bollo da Euro 16,00 va acquistata in tabaccheria.

I diritti di segreteria si pagano in contanti allo sportello.

Tempi e scadenze

Il servizio è immediato.

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

DPR n.445/2000, DPR n. 642/1972.