In questi spazi i cani possono essere liberati da museruola e guinzaglio, sotto il controllo e la completa responsabilità dell’accompagnatore, nel rispetto degli altri frequentatori.

Al fine di garantire una corretta fruizione delle aree e poter godere appieno di questi spazi verdi, l’art. 31 del Regolamento del Verde individua alcuni obblighi che sono riportati nella cartellonistica apposta sui cancelli/bacheche di accesso agli sgambamenti.

All’interno delle “aree sgambamento cani” vige l’obbligo di:

  • custodire i cani in modo da non molestare persone e/o altri animali o provocare danni alle attrezzature e al verde;
  • raccogliere gli escrementi e conferirli negli appositi contenitori porta-rifiuti;
  • avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti;
  • non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere;
  • non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti.

Nel caso in cui gli addetti alla vigilanza ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, è facoltà degli stessi disporre l'immediato allontanamento dei cani dalle aree di sgambamento, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Di seguito i parchi pubblici all’interno dei quali è possibile portare il proprio amico a quattro zampe a sgambare:

  1. Parco Amico, via Divisione Acqui (per informazioni contattare il comitato di gestione dell’area “La Comune del Parco di Braida”)
  2. Parco Arcobaleno, viale Guicciardini
  3. Parco ex Edilcarani, via Mazzini
  4. Parco Vistarino, viale Giacobazzi
  5. Parco Albero d’Oro, viale Giordano
  6. Parco San Michele, via Bondi
  7. Quartiere Valle D'Aosta, tra via Basilicata, Trentino Alto Adige e Piemonte