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Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

E' stata pubblicata la nuova ordinanza della Regione Emilia Romagna, a firma del Presidente Stefano Bonaccini , la n°216 del 12 Novembre 2020, che ha come oggetto: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19".

L'ordinanza è valida da sabato 14 novembre fino al 3 dicembre. 

Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa.
Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio.
Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate.
E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto nei parchi pubblici, aree verdi, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.
Dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione nei locali pubblici solo da seduti, fuori e dentro i locali. Naturalmente alle 18 i locali dovranno chiudere.
La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.
Nei negozi ed esercizi di vendita una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni.
E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020. Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.
Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.
Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate
Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato.
Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misura viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.
Il testo completo qui