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Referendum del 28 Maggio - Informazioni per gli elettori residenti all'estero e iscritti all'AIRE

In occasione del referendum del 28 MAGGIO 2017, la Prefettura di Modena ha diramato la Circolare Prot. 19332 del 21/3/2017 con le istruzioni per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE.

Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro indirizzo di residenza.

I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE che intendono esprimere il voto in Italia devono far pervenire al Consolato, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione, e cioè entro il prossimo 25 marzo 2017, un'apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione.

La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all’UFFICIO CONSOLARE entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, con possibilità di revoca entro lo stesso termine.

Alla Circolare è allegato  il modulo di opzione che potrà essere reperito anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i “Comites” oppure in via informatica sul sito del Ministero degli Esteri (www.esteri.it) o su quello del proprio ufficio consolare

 

CITTADINI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO - RIEPILOGO DELLA NORMA

La legge 6 maggio 2015, n. 52,  ha modificato la disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum di cui articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi.

La legge soprarichiamata (articolo 2, comma 37, lettera a), che integra la legge n. 459/01 con l’articolo 4-bis)  agli elettori temporaneamente all’estero viene riconosciuto stabilmente per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di  voto per corrispondenza nella  circoscrizione Estero  -  previa espressa opzione  valida per un’unica consultazione  -  agli elettori  italiani  che  per motivi di lavoro, studio o cure mediche  si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi. 

Quindi per esercitare il diritto di voto, ricevendo al domicilio estero il plico con la scheda, gli elettori devono trasmettere - per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure, per consegna a mano anche da persona diversa dall’interessato - un’apposita opzione al comune italiano di residenza, allegandovi copia del proprio documento di identità.

La legge stabilisce che l’opzione debba pervenire al comune entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum.

 

 Il testo della legge 52/2015 che modifica la legge 459/2001

Art. 2 Comma 37 Legge 6 maggio 2015, n. 52

 37. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno».

 

Si allega il Comunicato del Ministero degli Esteri

Referendum Abrogativo del 28 maggio 2017

1. Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 14 marzo 2017 è stata determinata la data del 28 maggio 2017 per i Referendum popolari relativi alla "abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e alla "abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio” (voucher). Il Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali è stato emesso in data 15 marzo 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa data.

2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE

Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al consolato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO IL 25 MARZO 2017, ovvero entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (in G.U. n. 62 del 15.03.2017). Si allega in proposito un modello (non vincolante) di opzione.

3. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 26 APRILE 2017 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.

L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

Si fa riserva di fornire un apposito modello di opzione che potrà essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza, non appena disponibile.

MODELLO ALLEGATO

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