A livello nazionale la macellazione dei suini a domicilio era regolamentata dall’art. 13 del Regio Decreto n. 3298 del 1928, che, a seguito di apposita ordinanza sindacale, autorizzava i “privati” a macellare presso il proprio domicilio, previa segnalazione al Servizio Veterinario territorialmente competente, al fine di consentire l’effettuazione della visita ispettiva delle carni per valutarne l’idoneità al consumo umano.
Tale disposizione è stata abrogata da Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 che, all’art. 16, al fine di consentire comunque il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, ha dettato disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori di macelli registrati e/o riconosciuti, attribuendo alle Regioni la competenza per disciplinare tale pratica.
In conseguenza dell’abrogazione dell’art. 13 citato, non è più prevista l’emanazione della consueta Ordinanza sindacale che regolamentava la macellazione di suini ad uso famigliare.
Per poter procedere è necessario compilare ed inviare il seguente modulo al Servizio veterinario dell’Azienda Usl.
Il Servizio Veterinario provvederà ad eseguire il controllo ufficiale comprensivo:
- della visita ispettiva delle carni, degli organi, dei visceri,
- del prelievo di un frammento di campione di diaframma per la ricerca della trichinella,
- dell’eventuale prelievo di sangue per il controllo e l’eradicazione della Malattia di Aujeszky, dove previsto dallo specifico Piano Regionale;
Devono essere rispettate le seguenti norme igieniche:
- gli utensili e le superfici che entrano in contatto con le carni devono essere conservati in buone condizioni d’igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni,
- l’acqua utilizzata per le operazioni di pulizia e disinfezione deve essere potabile o pulita,
- le persone che vengono in contatto con le carni non devono avere malattie in corso, in particolare gastroenteriche o respiratorie, devono indossare indumenti puliti e lavarsi le mani con acqua calda e sapone frequentemente, in particolare ogni volta che iniziano a manipolare le carni,
- nel caso di utilizzo di guanti, questi devono essere cambiati frequentemente;
le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;
tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati all’esclusivo consumo famigliare del richiedente e non possono essere in alcun modo commercializzati;
In attesa della comunicazione dell’esito favorevole del laboratorio in merito alla ricerca di trichinella non è consentito il consumo delle carni ma solo la loro lavorazione;
In caso di esito non favorevole le carni e i prodotti derivati devono essere conservati a disposizione del Servizio Veterinario che fornirà disposizioni per la loro distruzione;
Le tariffe previste per le prestazioni di controllo ufficiale sono le seguenti:
- dal 01/11/2020 al 31/12/2020 euro 9,00 per la visita sanitaria al primo suino, euro 2,07 per rimborso spese, euro 9,00 per ogni ulteriore capo suino;
- dal 01/01/2022 al 31/03/2022 euro 15,00 per la visita sanitaria al primo suino, euro 5,00 per ogni capo ulteriore ed euro 2 per ogni campione di diaframma prelevato per la ricerca della trichinella;
in periodi diversi da quelli indicati al punto 1) la macellazione è permessa solo ed esclusivamente presso i macelli autorizzati e riconosciuti nel pieno rispetto di quanto previsto dai Regolamenti CE 853/2004 e 1099/2009;
le macellazioni clandestine ed ogni altra infrazione alle norme vigenti saranno puniti a norma di Legge e, qualora integrino il maltrattamento di animali, assumono rilevanza penale e comportano l’informativa alla Procura della Repubblica.