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Coronavirus - decreto del Presidente della Regione n.69

In data 24 aprile 2020 il Presidente della Regione Emilia Romagna, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusone della sindrome da Covid-19, con Decreto n. 69 dispone quanto segue:

1. E’ disposto, a partire dalla prossima settimana, a cura delle competenti strutture regionali un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4.5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico;

2. A far data dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 (a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma diconsumo sul posto di alimenti e bevande;

3. A far data dal 27 aprile 2020 è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura- ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

4. Gli enti pubblici strumentali della Regione, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione possono, per tutta la durata dello stato di emergenza a livello nazionale, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale;

5. Nei territori delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, a far data dal 27 aprile 2020, cessano di produrre effetti tutte le disposizioni riguardanti le misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 maggiormente restrittive rispetto a quelle dettate per il restante territorio regionale disposte con le ordinanze 3 aprile 2020 a firma del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, e con le ordinanze approvate con i decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell’11 aprile 2020 e n. 66 del 22 aprile 2020;

6. Le disposizioni inerenti l’attuazione del piano di riassetto complessivo della mobilità della Provincia di Rimini, definite con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 22 marzo 2020 e finalizzate a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone restano in vigore fino al 3 maggio 2020;

7. La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.