La Legge 13/1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.

Che cosa sono

Chi ne ha diritto

  • i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
  • i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.

E' possibile presentare domanda per i seguenti interventi:

  • rampa di accesso all'immobile
  • servoscala
  • piattaforma o elevatore
  • ascensore (installazione o adeguamento)
  • ampliamento porte di ingresso
  • adeguamento percorsi orizzontali condominiali
  • installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici
  • installazione meccanismi di apertura e chiusura porte.

Dove presentare la domanda


Servizio Sportello Alle Imprese Via Caduti sul Lavoro 1 - 41049 Sassuolo
Responsabile: Giovanni D’Andrea

  • il portatore di handicap
  • chi esercita la tutela o la potestà sul portatore di handicap.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, in bollo da 16 euro, deve contenere:

  • indicazione dell'intervento volto all'abbattimento delle barriere architettoniche
  • indicazione della spesa presunta, derivante non necessariamente da un preventivo formale redatto da tecnico o esperto in materia.

Scadenza

Documentazione

  1. certificato medico in carta semplice che indichi l'handicap. Qualora ci si trovi in presenza di invalidità totale con difficoltà di deambulazione, il portatore di handicap, per potersi avvalere della precedenza nella graduatoria, deve allegare anche copia semplice della relativa certificazione dell'ASL;
  2. autocertificazione (alla quale va necessariamente allegata fotocopia semplice di un documento di identità) da cui risulta l'ubicazione dell'abitazione del portatore di handicap e le difficoltà di accesso.

Istruttoria ed erogazione


Le graduatorie comunali sono formate dando precedenza agli invalidi “totali”.
Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”.
All’interno delle due categorie di invalidi (“totali e parziali”) le domande sono collocate in ordine crescente di valore ISEE. Nel caso di domande con il medesimo valore ISEE, prevale il criterio temporale di presentazione della domanda al Comune.
Quando la Regione assegna le somme, il Comune, con provvedimento dirigenziale, dispone l'accertamento, l'impegno di spesa e la liquidazione a chi ha diritto al contributo. Solo alla data di esecutività del provvedimento dirigenziale, matura il diritto al contributo. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.

Normativa di riferimento

Modulo