Quesito 1 – Rinnovo della convenzione
Si chiede di confermare se il rinnovo della convenzione per ulteriori cinque anni, previsto dall'art. 2 dello schema di convenzione, avvenga automaticamente in caso di realizzazione degli interventi migliorativi proposti e verificati dall'Amministrazione, oppure se costituisca una valutazione discrezionale del Comune.
Risposta 1 - Rinnovo della convenzione
Il rinnovo della convenzione non può essere tacito.
Allo scadere della convenzione prevista dal bando, l’eventuale rinnovo sarà commisurato sulla base degli interventi di miglioria effettuati dal soggetto gestore. Si veda la tabella presente all’Art. 8 dell’avviso relativa alla “Rilevanza degli interventi proposti e la loro capacità di ampliare la qualità tecnica degli spazi” per quel che riguarda l’estensione della durata da 0 a 5 anni aggiuntivi.

Quesito 2 – Criteri di valutazione degli investimenti
Quali criteri saranno utilizzati per valutare gli interventi migliorativi ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione? È previsto un valore minimo economico o tecnico degli investimenti?
Risposta 2 - Criteri di valutazione degli investimenti
I criteri sono indicati nell'Avviso al punto 8: elenco e durata minima e massima della proroga. Non sono previsti valori minimi economici o tecnici degli investimenti, ma questi dovranno garantire un’ottima esecuzione e durabilità per quel che riguarda l’ampliamento della qualità tecnica degli spazi di cui all’art. 8.

Quesito 3 – Modalità di valorizzazione delle migliorie
Ai fini della valutazione degli interventi migliorativi, possono essere considerati anche arredi, attrezzature e beni già di proprietà dell'Associazione o di soggetti partner, purché stabilmente destinati alla struttura e adeguatamente documentati, oppure saranno considerati esclusivamente gli interventi documentati mediante fatture?
Risposta 3 - Modalità di valorizzazione delle migliorie
Non possono essere valutati in quanto non previsti dalla modalità di assegnazione del punteggio del bando.

Quesito 4 - Gestione del servizio di somministrazione da parte di soggetti terzi
Nel caso in cui l'attività di somministrazione venga affidata a un soggetto terzo autorizzato, si conferma che tale attività potrà essere gestita in autonomia sotto il profilo amministrativo, fiscale e contabile dal soggetto gestore, fermo restando il ruolo dell'Associazione quale concessionaria dell'immobile? Conseguentemente, il rendiconto annuale richiesto all'Associazione dovrà comprendere esclusivamente i rapporti economici intercorrenti con il gestore del bar e non la contabilità dell'attività di somministrazione?
Risposta 4 - Gestione del servizio di somministrazione da parte di soggetti terzi
Sì, qualora l’attività di somministrazione sia gestita da un soggetto terzo, l’attività sarà gestita in autonomia sotto il profilo amministrativo, fiscale e contabile dal soggetto terzo gestore della somministrazione.
Il rendiconto annuale riguarderà quindi solamente l’attività dell’Associazione in relazione alla gestione dello spazio. Qualora ci siano rapporti economici con il soggetto gestore dell’attività di somministrazione, allora questi dovranno rientrare nel rendiconto annuale.

Quesito 5 - Manutenzione straordinaria
L'art. 8 dello schema di convenzione pone la manutenzione straordinaria della struttura a carico di SGP, salvo diversi accordi. Si conferma pertanto che gli interventi straordinari resi necessari da guasti o deterioramenti dell'immobile restano a carico della proprietà e non del concessionario?
Risposta 5 - Manutenzione straordinaria
Si conferma che la manutenzione straordinaria sarà a carico di SGP, alla quale bisognerà sottoporre di volta in volta la tipologia di eventi per stabilire se si tratti di interventi straordinari od ordinari. I normali deterioramenti dell’immobile non saranno da considerare interventi di manutenzione straordinaria, ma ordinaria a carico del gestore.

Quesito 6 - Regime fiscale della convenzione
Si conferma che, trattandosi di convenzione stipulata con un Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, trovano applicazione le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017?
Risposta 6 - Regime fiscale della convenzione
Il regime fiscale dipende dal regime fiscale del soggetto gestore. Si conferma in ogni caso che si tratta di una convenzione con ente del terzo settore e non si configura pertanto come affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Quesito 7 - Destinazione finale delle migliorie, degli arredi e delle attrezzature
Con riferimento agli artt. 6 e 10 dello schema di convenzione, si chiede di precisare se l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune riguardi esclusivamente le opere e le migliorie stabilmente incorporate all'immobile (ad esempio impianti, predisposizioni, climatizzazione, serramenti, opere edili), oppure anche gli arredi, le attrezzature e gli altri beni mobili introdotti dal concessionario o da eventuali soggetti terzi autorizzati (ad esempio tavoli, sedie, banconi, frigoriferi, impianti audio mobili, ecc.). Si chiede inoltre di confermare che i beni mobili non stabilmente infissi all'immobile rimangano di proprietà dei rispettivi proprietari e possano essere rimossi al termine della convenzione, salvo diversi accordi tra le parti.
Risposta 7 - Destinazione finale delle migliorie, degli arredi e delle attrezzature
Si premette che alla consegna dei locali verrà stilato apposito verbale di consistenza alla presenza di entrambe le parti sia in “entrata” che in “uscita” in cui verrà dettagliato in modo preciso i beni che verranno conferiti al gestore da parte dell’Amministrazione/SGP da restituire alla scadenza della convenzione.
Nel caso posto dal quesito, se il gestore ai sensi dell’art. 10 della convenzione voglia procedere con delle migliore di natura straordinaria e non ordinaria, dovrà preventivamente avere il parere favorevole di Sgp e allo scadere della convenzione  lavori, attrezzature o arredi accederanno alla proprietà, salvo diversi e preventivi accordi con Sgp e l’Amministrazione Comunale.

Quesito 8 - Valorizzazione degli interventi migliorativi realizzati da soggetti terzi autorizzati
Nel caso in cui l'Associazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione e secondo le modalità consentite dalla convenzione, affidi a un soggetto terzo la gestione del servizio bar, si chiede di chiarire se gli interventi migliorativi realizzati direttamente da tale soggetto (ad esempio opere edili, impiantistiche, arredi fissi o altri interventi autorizzati), e da esso integralmente sostenuti sotto il profilo economico, possano essere considerati, ai fini della valutazione della convenzione e dell'eventuale rinnovo, come investimenti riconducibili al progetto complessivo dell'Associazione concessionaria.
In caso affermativo, si chiede inoltre quale documentazione dovrà essere prodotta per dimostrare tali investimenti (ad esempio contratto con il soggetto gestore, fatture intestate al soggetto terzo, rendicontazione degli interventi, perizia o altra documentazione ritenuta idonea).
Risposta 8
- Valorizzazione degli interventi migliorativi realizzati da soggetti terzi autorizzati Come richiamato nel bando ai sensi dell’art. 8 comma 4.2 del regolamento per la concessione in uso dei beni immobili ed associazioni,comitati ed enti senza scopo di lucro, la durata minima della convenzione di gestione dei locali è di 5 anni, che potranno essere estesi fino ad un massimo di 10 anni qualora il sub-concessionario effettui importanti interventi di manutenzione straordinaria nei primi 5 anni di gestione.
Già il bando in pubblicazione prevede interventi che se realizzati nella loro interezza comporteranno al rinnovo della convenzione, previa verifica della corrispondenza di quanto concordato e la loro esecuzione a regola d’arte, l’estensione di ulteriori 5 anni.
Ulteriori investimenti potranno essere valutati in seguito con le modalità già descritte e non incidono sul punteggio della procedura in oggetto, ma il limite dei 10 anni non sarà comunque superabile.

Quesito 9 - Oneri relativi allo sgombero dei beni mobili al termine della convenzione
Qualora, al termine della convenzione, il concessionario o eventuali soggetti terzi autorizzati intendano rimuovere i beni mobili di loro proprietà (ad esempio bancone, tavoli, sedie, frigoriferi e altre attrezzature), si chiede di chiarire a chi competano le operazioni e i relativi costi di sgombero e trasporto. In particolare, si chiede di confermare se tali oneri rimangano integralmente a carico del concessionario oppure se siano previsti diversi accordi o modalità operative da concordare con l’Amministrazione.
Risposta 9 - Oneri relativi allo sgombero dei beni mobili al termine della convenzione
Gli oneri di allestimento e disallestimento sono interamente a carico dell’Associazione.
Il soggetto gestore sarà inoltre tenuto, al termine della convenzione, a restituire i locali a SGP nello stato di fatto in cui furono consegnati, come da verbale di consegna redatto al momento della consegna, salvo il normale deperimento (si veda art. 6 dello schema di convenzione).

Quesito 10 - Individuazione dell’area cortiliva oggetto della concessione
Si chiede di precisare se, tra le aree cortilive oggetto della concessione e utilizzabili dal concessionario per lo svolgimento delle attività previste, sia ricompresa anche l’area esterna posta sul retro del locale bar, antistante i garage esistenti, e quali siano le eventuali modalità o limitazioni di utilizzo.
Risposta 10
- Individuazione dell’area cortiliva oggetto della concessione
Al momento è utilizzabile soltanto l’area cortiliva posta sul fronte dell’edificio.
L’area cortiliva sul retro potrà essere considerata una zona di servizio da utilizzare in modo temporaneo e provvisorio, non accessibile al pubblico e da tenere sgombra da eventuali materiali o altri ostacoli.