Accessibilità

Vidimazione registro dei volontari

Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro dei volontari che prestano attività non occasionale, al fine di adempiere agli obblighi assicurativi.
Il registro, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
L’autorità che provvede alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

Il decreto interministeriale 6 ottobre 2021 prevede che, in alternativa alla forma di tenuta cartacea del registro (con relativa vidimazione), gli enti del terzo settore possono ora avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte (anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile), ed anche eventualmente di strumenti messi a disposizione dalle reti associative. 

La richiesta di vidimazione dei registri va presentata presso la Segreteria Generale del Comune in cui ha sede l'Associazione, compilando l’apposito modulo, al quale vanno allegati:

  • copia di un documento di identità del richiedente;
  • registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate.


Normativa
Art. 17 del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)
Decreto Ministeriale del 06.10.2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/30/21A06971/sg