Decreto-legge 14 agosto 2020, n.103, recante  «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020»  –  Disposizioni attuative.

Tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

Tutte le informazioni al seguente link:

https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-n39-del-14-agosto-2020