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CHI E' INTERESSATO
CHI E' INTERESSATOCos’è l’IMU 2012
L’imposta Municipale Propria (ribattezzata IMU) è il nuovo tributo introdotto in via sperimentale dal 2012 dall’art. 13 del DL 6/12/2011 n.201 (Decreto “Salva Italia” ) convertito nella L. 22/12/2011 n.214.
L’introduzione anticipata dell’IMU rispetto al termine previsto del 2015 si è resa necessaria nell’ambito della generale manovra anticrisi posta in essere dallo Stato Italiano, in accordo con le autorità dell’Unione Europea, per far fronte all’attuale e difficile situazione economico-finanziaria a tutti nota che sta attraversando anche il nostro Paese.
Chi deve pagare
Sostanzialmente non cambia rispetto all’ICI.
L’IMU è dovuta da chiunque sia titolare a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi) di un immobile compreso i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l’imposta è dovuta dal locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali l’imposta è dovuta dal concessionario.
Con l’IMU è stata reintrodotta la tassazione anche dell’abitazione principale.
A favore di chi si paga
Quanto pagato dai cittadini va in parte allo Stato ed in parte ai Comuni.
Ai Comuni dovrebbe restare una somma pari agli incassi del 2010 relativi all’ICI.
Tutte le maggiori entrate rispetto agli incassi ICI 2010 andranno allo Stato.
QUANTO SI PAGA
QUANTO SI PAGA
Quanto si paga
Dal 2012, l’IMU sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli immobili) e l’IRPEF (’imposta sui redditi delle persone fisiche) applicata ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
Non è detto che l’applicazione dell’IMU determinerà a carico del contribuente un aumento apprezzabile di pressione fiscale.
L’IMU è dovuta applicando le aliquote stabilite dal Comune al valore imponibile e togliendo la detrazione stabilita per l’abitazione principale.
Eccezionalmente per l’acconto di giugno 2012 vanno utilizzate le aliquote e le detrazioni stabilite per legge.
Imposta dovuta per abitaz. principale = valore imponibile / 1.000 x aliquota – detrazione
Imposta dovuta altri immobili = valore imponibile / 1.000 x aliquota
Come si calcola il valore imponibile
fabbricati il valore imponibile è pari alla rendita in atti catastali aumentata del 5% ed il risultato va moltiplicato per:
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160
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fabbricati del gruppo cat. A + C/2, C/6 e C/7, con esclusione della cat A/10
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140
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fabbricati del gruppo cat. B + C/3, C/4 e C/5
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80
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fabbricati categoria cat. D/5 e A/10
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60
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fabbricati del gruppo cat. D, ad eccezione della cat. Cat. D/5
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55
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fabbricati categoria cat. C/1
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terreni agricoli il valore imponibile è pari alla rendita in atti catastali aumentata del 25% ed il risultato moltiplicato per:
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110
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terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
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135
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per gli altri terreni
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aree fabbricabili - il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
Dal 2012, l’IMU sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli immobili) e l’IRPEF (’imposta sui redditi delle persone fisiche) applicata ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
Non è detto che l’applicazione dell’IMU determinerà a carico del contribuente un aumento apprezzabile di pressione fiscale.
L’IMU è dovuta applicando le aliquote stabilite dal Comune al valore imponibile e togliendo la detrazione stabilita per l’abitazione principale.
Eccezionalmente per l’acconto di giugno 2012 vanno utilizzate le aliquote e le detrazioni stabilite per legge.
Aliquote da applicare nel 2012
Il contribuente dovrà utilizzare:
per l’acconto di giugno (e settembre per l’abit. Princip.)
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Aliquote
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Abitazione principale e pertinenze
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4,0 per mille
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Fabbricati rurali strumentali
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2,0 per mille
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Tutti gli altri immobili
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7,6 per mille
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Detrazione per abitazione principale
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Detrazione ordinaria
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€ 200,00
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Da aggiungersi alla detrazione ordinaria per ogni figlio convivente con età fino a 26 anni
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€ 50,00
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In ogni caso la detrazione massima non può superare
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€ 600,00
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Per il Saldo di dicembre da eseguirsi entro il 17/12/2012
Le aliquote, detrazioni e agevolazioni che sono state approvate dal Comune in data 30/10/2012 con delibera del Consiglio Comunale n. 38 - sono le seguenti:
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categoria
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Aliquota
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detrazione
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Unità immobiliari catastali destinate ad abitazione principale e relative pertinenze
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5,00 per mille
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€ 200,00
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Unità immobiliari catastali destinate ad abitazione e relative pertinenze possedute da pensionato o disabili avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate
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5,00 per mille
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€ 200,00
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fabbricati strumentali all’attività d’impresa agricola
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2,00 per mille
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Unità immobiliari catastali destinate ad abitazione concesse in locazione a canone concordato ai sensi dell’art.2, comma 3, della Legge 9/12/1998 n.431, a patto che il conduttore e relativo nucleo familiare abbiano residenza anagrafica e dimora abituale nell’unità immobiliare agevolata
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9,00 per mille
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Unità immobiliari catastali destinate ad abitazione concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado(figli; genitori) ed ai parenti in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle) a patto che il comodatario e relativo nucleo familiare abbiano residenza anagrafica e dimora abituale nell’unità immobiliare agevolata
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9,00 per mille
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Unità immobiliari catastali a destinazione abitativa concesse a qualunque titolo all’Amministrazione Comunale di Sassuolo per essere a sua volta destinate in locazione o comodato secondo le indicazioni, le modalità ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione stessa. A tal fine dovrà essere sottoscritta apposita convenzione predisposta dall’Amministrazione Comunale.
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9,00 per mille
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Unità immobiliari catastali non produttive di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al al D.P.R. n. 917/86 ed unità immobiliari catastali possedute dai soggetti passivi dell’imposta IRES classificate nelle seguenti categorie catastali: A/10, C/1, C/3, C/4, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9, purché strumentali all’attività svolta dal possessore, effettivamente utilizzate dallo stesso e non locate o concesse a qualsiasi titolo ad altri soggetti;
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9,00 per mille
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unità immobiliari catastali destinate ad uso abitativo ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall’art. 13 comma 9 bis D.L. 201/2011 delle imprese costruttrici
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9,00 per mille
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Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti
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9,55 per mille
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Detrazione per abitazione principale
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Detrazione ordinaria
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€ 200,00
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Da aggiungersi alla detrazione ordinaria per ogni figlio convivente con età fino a 26 anni
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€ 50,00
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In ogni caso la detrazione massima non può superare
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€ 600,00
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SE L'IMPOSTA TOTALE COMPLESSIVA RIFERITA ALL'INTERO ANNO 2012 E' DI IMPORTO PARI O INFERIORE A € 12 NON E' TENUTO AD ALCUN VERSAMENTO
COME SI PAGA
COME SI PAGACome si paga nel 2012
Nel 2012 per il versamento dell’acconto di giugno si può utilizzare solo il modello F24 approvato dallo Stato, reperibile presso banche e Poste Italiane Spa o su internet. All’atto del pagamento, nel modello F24 andranno riportati distintamente su righe diverse gli importi dovuti allo Stato e quelli dovuti al Comune utilizzando codici tributo distinti.
Al saldo di Dicembre si potrà utilizzare il modello F24, oppure l’apposito bollettino di conto corrente postale, se nel frattempo verrà approvato dallo Stato.
Codici Tributi per il versamento IMU tramite modello F24 sono: “3912” - denominato IMU per abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”; “3913” - denominato IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”; “3914” - denominato IMU per i terreni - COMUNE”; “3915” - denominato IMU per i terreni - STATO”; “3916” - denominato IMU per le aree fabbricabili - COMUNE”; “3917” - denominato IMU per le aree fabbricabili - STATO”; “3918” - denominato IMU per gli altri fabbricati - COMUNE”; “3919” - denominato IMU per gli altri fabbricati - STATO”;
QUANDO SI PAGA
QUANDO SI PAGAQuando si paga
In via ordinaria nel 2012 l’IMU si paga in due rate.
- Entro lunedì 18 giugno 2012 va versata la prima rata a titolo di acconto pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote base stabilite dal citato art. 13 del DL n.201/11.
- Entro lunedì 17 dicembre 2012 va versata la seconda rata a titolo di saldo-conguaglio pari alla differenza tra quanto dovuto per l’intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune e quanto versato in acconto.
In alternativa a quanto sopra, per la sola abitazione principale, si può pagare in tre rate
- Entro lunedì 18 giugno 2012 va versata la prima rata a titolo di acconto pari ad 1/3 dell’imposta dovuta applicando le aliquote base e detrazione stabilite dal citato art. 13 del DL n.201/11.
- Entro lunedì 17 settembre 2012 va versata la prima rata a titolo di acconto pari ad 1/3 dell’imposta dovuta applicando le aliquote base e detrazione stabilite dal citato art. 13 del DL n.201/11.
- Entro lunedì 17 dicembre 2012 va versata la seconda rata a titolo di saldo-conguaglio pari alla differenza tra quanto dovuto per l’intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune e quanto versato con le prime due rate.
DOVE RIVOLGERSI
DOVE RIVOLGERSIA chi rivolgersi per informazioni
Per informazioni e casistiche particolari si ci può rivolgere al Servizio Entrate del Comune di Sassuolo - in viale Matteotti,82 - 41049 - Sassuolo.
Si riceve il pubblico: martedì dalle ore 8,00 alle ore 13.30; giovedì dalle ore 08.00 alle ore 18,30, orario continuato;
E' possibile contattare l'Ufficio: per telefono al n°: 0536/1844758; per fax al n° 0536/1844905; al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.sassuolo.mo.it
RIFERIMENTI NORMATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVIRiferimenti normativi principali
Art. 13 del decreto legge del 6/12/2011 n.201 conv. nella Legge del 22/12/2011 n.214
Art. 4 del decreto legge del 2/3/2012 n.16 conv. nella Legge del 26/4/2012 n.44
Art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23
CIRCOLARE N.3 DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA DEL 18/05/2012- IMU
PER COPIA CIRCOLARE VEDI CALCOLO IMU PORTALE TRIBUTI
CALCOLO IMU
CALCOLO IMU
ATTENZIONE!!!!!
PROGRAMMA UTILIZZABILE PER ESEGUIRE IL CALCOLO IMU ACCONTO ANNO 2012
CLICCA SUL BOTTONE ANUTEL PER ESEGUIRE IL CALCOLO DELL'IMU
ATTENZIONE!!!!!
SI PRECISA CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE DAL PROGRAMMA PER IL CONTEGGIO DEL SALDO SONO DA MODIFICARE CON QUELLE DELIBERATE DAL COMUNE CON DELIBERA CC N.38 DEL 30/10/2012.
SI PRECISA ALTRESI' CHE IL PROGRAMMA NON E' IN GRADO DI CALCOLARE CORRETTAMENTE IL SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA QUALORA SIANO CAMBIATE LE CONDIZIONI DI TASSABILITA' O DI POSSESSO IN CORSO D'ANNO.
PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL CALCOLO IMU DI QUALSIASI COMUNE. IMPORTANTE E' SPECIFICARE IL COMUNE DOVE E' UBICATO L'IMMOBILE , AFFINCHE' VENGA TRASCRITTO IL CODICE CATASTALE CORRETTO NECESSARIO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24- DIGITARE L'ALIQUOTA STABILITA DALL'ENTE PRESTANDO ATTENZIONE AD INDICARE CORRETTAMENTE .
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