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Sportello Unico Attività Produttive | |
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Indice
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPR 160/2010 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’ unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recepimento Direttiva Servizi).
Sono esclusi dalla competenza del SUAP • gli impianti e le infrastrutture energetiche • le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive • gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi • le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi • le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163
Funzioni dello Sportello
Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
Il SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
Il SUAP è l’unico punto di contatto con l’interessato e con gli altri Enti ed uffici coinvolti in tutte le fasi dei procedimenti inerenti l’attività di impresa, in qualsiasi settore sia essa operante (agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi).
Tutti i contatti tra SUAP e richiedente sono effettuati esclusivamente per via telematica (l’interessato dovrà avere a disposizione una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale). Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le comunicazioni concernenti le attività d’impresa e gli impianti produttivi, ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal DPR 160/2010, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, tramite il portale SUAPER.
Il SUAP deve coordinare le fasi endo-procedimentali di competenza dei vari uffici e Enti esterni nell’ambito di procedimenti unici. A tal fine il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva: entro i termini di conclusione dei procedimenti previsti dal DPR 160/2010 per i procedimenti unici che prevedono rilascio di autorizzazioni, il SUAP, acquisiti i pareri e le autorizzazione di legge in modalità telematica degli uffici ed Enti competenti, provvede alla notifica all’interessato tramite PEC (casella di posta elettronica certificata) del provvedimento di conclusione. Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la segnalazione è presentata al SUAP che verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l’attività. Il pagamento di tutte le spese istruttorie ed oneri (oltre al bollo virtuale se dovuto) che competono ai diversi Enti ed Uffici che interagiscono nel procedimento unico devono essere effettuati tramite il portale che prevede appunto la piattaforma per i pagamenti on-line.
Servizi dello Sportello
I procedimenti gestiti dal SUAP
Ai sensi del DPR 160/2010 il Suap deve gestire le seguenti tipologie di procedimenti:
• Il procedimento Automatizzato (artt. 5 e 6) • Il procedimento Unico (procedimento ordinario) - art. 7 • Il procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici (art. 8) • La procedura di verifica preliminare di conformità dei progetti (art. 9) • Il procedimento relativo alla chiusura dei lavori e collaudo (art. 10)
Procedimento automatizzato
Il procedimento Automatizzato (art. 5 e 6)
L’art. 5 del Decreto prevede che nei casi in cui gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa sono soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione deve essere presentata al SUAP. La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta. Il SUAP deve poi trasmettere in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività. Nei casi in cui la SCIA è contestuale alla comunicazione unica questa va presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste di integrazione. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 112/2008, la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide. Nei casi di SCIA l’interessato può avvalersi dell'Agenzia delle Agenzie per le Imprese. In tal caso l'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.
Procedimento ordinario
Il procedimento Unico (procedimento ordinario) - art. 7
Al di fuori dei casi di SCIA che sono disciplinati nell’ambito del procedimento automatizzato, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, ovvero indice una conferenza di servizi. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge 112/2008, che prevede che “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti la responsabile del SUAP. In questi procedimenti l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria e trasmettere la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
Proposta variante agli strumenti urbanistici
Il procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici (art. 8)
Da ultimo l’art. 8 del DPR “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici” prevede un procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici nel caso in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti. In tali casi e fatta salva l'applicazione della disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto approvato secondo le suddette modalità sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Verifica preliminare di conformità ai progetti
La procedura di verifica preliminare di conformità dei progetti (art. 9)
Stabilisce il comma 2 dell’art. 8 che è facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. Sono escluse dall'applicazione dell’art. 8 le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.
Fine lavori e collaudo
Il procedimento relativo alla chiusura dei lavori e collaudo (art. 10)
L’art. 10 (Capo V) disciplina la fase relativa alla fine lavori, agibilità e collaudi vari per la messa in funzione delle opere e degli impianti produttivi. Al riguardo stabilisce che il soggetto interessato deve comunicare al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo: • a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; • b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato; La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle suddette lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività. Il SUAP deve poi trasmettere entro cinque giorni la documentazione di cui sopra alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale.
In conformità al procedimento unico di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
Modulistica Procedimento Unico
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